Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'art. 12, comma primo, della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti o Associazioni similari della Croce Rossa italiana, su parere favorevole dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica".
Art. 2
1. All'art. 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e' premesso il seguente comma:
"Il certificato, di cui al precedente art. 9, e' rilasciato, dietro domanda, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano prestato almeno per due anni servizio presso pubblici ospedali civili, militari, della Croce Rossa italiana o cliniche universitarie, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO