Regolazione dei risultati di gestione relativi alla vendita di olio commestibile acquistato durante la campagna olearia 1948-49
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dell'olio di semi raffinato commestibile acquistato all'interno, entro il limite di quintali 250 mila, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione - su contingenti di prodotto importati dall'estero o ricavati da olii greggi e da semi oleosi importati dall'estero in esecuzione dei piani di approvvigionamento deliberati dal Comitato interministeriale per la ricostruzione per la campagna olearia 1948-49 - ed affidato in gestione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari per la conservazione e successiva immissione al consumo.
Art. 2
1. Agli effetti dell'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato e' costituito dalla differenza tra l'importo del prezzo di acquisto, delle spese e degli oneri di carattere generale sostenuti dall'acquisto alla immissione al consumo, nonche' del compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, e l'importo del ricavato dalla vendita.
Art. 3
1. La liquidazione ed il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato, per la differenza tra l'ammontare degli elementi di costo indicati al precedente art. 2 ed il ricavo, verranno effettuati, a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione da presentare da detta Federazione, compilato secondo le modalita' che saranno stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti. Il pagamento sara' fatto mediante l'emissione di mandato diretto a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, mandato che non e' soggetto alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.
Art. 4
1. E' approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sotto indicato esercizio finanziario:
Esercizio 1948-49 - cap. 449-V (nuovo):
Onere derivante dal maggior costo, rispetto al
prezzo di vendita, dei quantitativi di olio di
semi raffinato commestibile di provenienza este-
ra o ricavati da olii greggi e da semi oleosi di
provenienza estera acquistati per l'approvvigio-
namento del Paese nella campagna olearia 1948-49 L. 6.000.000.0 00
2. All'impegno di cui sopra si fa fronte con i miglioramenti risultanti dai dati consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali dell'esercizio 1948-49, miglioramenti accertati in lire 57.127.454.956,69.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO