Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' prorogata fino al 31 dicembre 1962 la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il termine anzidetto.1
Art. 2
1. Ai fini della proroga di protezione di cui all'articolo precedente sono applicabili le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 3
1. La sfera di applicazione della presente legge e' regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO