diritto.io

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Servizi delle notificazioni e delle esecuzioni

1. Il testo del primo comma dell'art. 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio.
"Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto".
Il testo dell'art. 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"E' vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio.
Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.
"Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono costituiti, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari ed aiutanti pari a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e aiutanti, che, anteriormente all'entrata in vigore della, presente legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici.
"Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio presso i predetti uffici, sono assegnati di diritto all'ufficio unico.
"L'ufficio unico e' competente per gli atti di esecuzione, protesti cambiari, notificazioni in materia civile, penale e amministrativa, esclusi, nel mandamento di Roma, gli atti di notificazione di competenza degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, e per tutte le attribuzioni e i compiti demandati dalle leggi e dai regolamenti agli ufficiali giudiziari.
"L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto all'ufficio.
"Nelle sedi indicate nel secondo comma, il presidente della Corte di appello o il presidente del Tribunale provvede alla assegnazione agli uffici giudiziari della sede del personale occorrente per l'esecuzione dei servizi interni relativi alle notifiche in materia penale e all'assistenza, alle udienze.
"L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.
"Il capo dell'ufficio giudiziario puo' disciplinare con decreto l'orario di accettazione delle richieste degli atti in relazione alle esigenze di servizio".
Il testo dell'art. 88 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e sostituito dal seguente:
"Nei mandamenti dove non e' costituito l'ufficio unico, l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti".

Art. 2 Richieste delle parti - Depositi

1. Il testo dell'art. 136 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"Le parti debbono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta.
"Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 6 dell'art. 101 e rilasciare ricevuta alla parte.
"Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti debbono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile".
Il testo dell'art. 140 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennita' a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 141, nonche' delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.
"Entro sei mesi dalla data del deposito di cui allo art. 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, puo' ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.
"Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno.
"Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato".

Art. 3 Registri

1. Il testo dell'art. 101 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia:

  1. 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;

  2. 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

  3. 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

  4. 4) registro cronologico per i protesti cambiari;

  5. 5) repertorio per gli atti soggetti a registrazione;

  6. 6) registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;

  7. 7) bollettario a madre e figlia per la ricevuta:

    1. a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';

    2. b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;

    3. c) delle somme riscosse a qualunque titolo dall'Ufficio del registro.

    "Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti.

"Nelle Preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati.
"Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio.
"Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario dirigente".
Il testo dell'art. 102 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:

"I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso debbono essere vidimati e numerati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.
"I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati".
Il primo comma dell'art. 103 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dai seguenti:

"L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita' a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.
"Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima, dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare".
Il testo dell'art. 106 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:

"Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente. "L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'art. 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti. "In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito".

Art. 4 Cassa unica e comunione

1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' aggiunto il seguente:
"Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente secondo comma e del quarto comma, dell'art. 119, e' amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi".

Art. 5 Disposizioni tributarie

1. Il testo del quarto comma dell'art. 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario".
Tra il quinto e il sesto comma, dell'art. 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' inserito il seguente:
"In relazione a particolari esigenze di servizio, e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che, per determinate sedi, il pagamento della tassa del dieci per cento sia effettuato in modo virtuale".
Nel testo dell'art. 143 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, le parole "gennaio" e "febbraio" sono sostituite rispettivamente dalle parole "febbraio" e "marzo".

Art. 7 Diritti

1. Nel testo dell'art. 108 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, tra le parole "degli articoli seguenti" e "sugli atti" sono inserite le parole "o di altre leggi".

2. Il testo dell'art. 113 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"Per ogni causa spetta una sola volta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di lire 100. Tale diritto spetta, invece, all'aiutante quando presti servizio nella sede".

3. Il testo dell'art. 156, n. 1, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"1) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario".

4. Il testo dell'art. 114 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente.
"Per ogni copia di atto notificato e' dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:
a) per gli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione lire 50;
b) per tutti gli altri atti lire 40".

Art. 8 Indennita' di trasferta

1. Il testo dell'art. 119 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta.
"Tale indennita' e' dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita nella misura di lire 10 per ogni chilometro.
L'indennita' suddetta non puo' essere inferiore alle lire 60 e non e' dovuta quando la notificazione e' eseguita a mezzo del servizio postale o quando l'atto e' compiuto nell'interno della stessa sede dell'ufficio.
"L'indennita' di trasferta e' elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci.
"Nelle sedi in cui, a norma del precedente art. 87, e' istituito l'ufficio unico delle notificazioni, delle esecuzioni e protesti cambiari, e' detratto, per spese, il 10 per cento della suddetta indennita'.
"All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del Comune sede dell'ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 10°".

Art. 9 Anzianita'

1. Il primo comma dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"L'anzianita' degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato".
Nel testo del secondo comma dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono soppresse le parole "e di qualifica".
Il testo dell'art. 42 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente:
"Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e' pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari.
"Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario e' determinato dall'anzianita'. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio".

Art. 11

1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della stessa legge con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi.