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Modifiche alla legge 1 gennaio 1886, n. 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina legalmente posta e che tocca il territorio, una colonia o un possedimento di uno o piu' degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe o impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.

2. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

Art. 2

1. Chiunque trova in mare o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini o altri, ordigni appartenenti a comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia all'autorita' marittima piu' vicina.

2. Chi non osserva tale obbligo e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Art. 3

1. Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.

2. E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine, qualora non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti.

3. Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' punito a sensi dell'art. 1, ma le pene sono aumentate.

Art. 4

1. E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000:

  1. 1) chiunque per colpa rompe il cavo di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere o impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

  2. 2) il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, abbia dato causa alla rottura o al deterioramento di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina da parte di altra nave.

2. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

3. Nel caso indicato nel n. 1) la pena e' aumentata se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dia notizia alle autorita' del primo porto ove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.

Art. 5

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 4 non si applicano a coloro che, dopo avere usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti a interrompere una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina o a causare ad essa guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.

2. Le persone indicate nel comma precedente sono punite con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.

Art. 6

1. E' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000:

  1. 1) il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;

  2. 2) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre o a riparare una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina;

  3. 3) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.

Art. 7

1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000:

  1. 1) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli puo' conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;

  2. 2) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi o altro mezzo navale all'uopo utilizzato portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non puo' eccedere le quattro ore;

  3. 3) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.

Art. 8

1. Se i reati sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza e' determinata secondo le disposizioni dell'art. 1240 del Codice della navigazione.

2. Se il cittadino ha commesso alcuni dei reati previsti dalla presente legge a bordo di una nave straniera in alto mare e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale e' determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.

Art. 9

1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalita' di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

2. Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

3. I verbali, quando siano stati compilati da ufficiali comandanti navi straniere, fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.

Art. 10

1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo precedente e' punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.

2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto e' opposto a ufficiali della marina da guerra.

Art. 11

1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 9, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.