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Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusi a Roma il 31 marzo 1955: a) Accordo commerciale, con annessi scambi di Note; b) Accordo di pagamento, con annessi scambi di Note; c) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso scambio di Note; d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono approvati i seguenti Accordi conclusi in Roma il 31 marzo 1955 fra l'Italia e la Jugoslavia:

  1. a) Accordo commerciale, con annessi scambi di Note;

  2. b) Accordo di pagamento, con annessi scambi di Note;

  3. c) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia, Udine, da una parte, e di Sesana, Nuova Gorizia, Tolmino, dall'altra, con annesso scambio di Note;

  4. d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Se sana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - MEDICI - ANGELINI - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO