diritto.io

Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza dell'Italia redenta

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.) e' elevato da lire 120.000.000 a lire 176.000.000 per l'esercizio 1955-56 e a lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1956-57.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', per l'importo di lire 56.000.000 relativo all'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e, per l'importo di lire 80 milioni relativo all'esercizio 1956-57, a carico dell'analogo fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 495.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO