Contributo dell'Italia al Fondo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency), ripartito in regione di lire 50 milioni annui, per quattro esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1955-56.
Art. 2
1. Alla copertura della spesa di lire 50 milioni afferente all'esercizio finanziario 1955-56 sara' provveduto a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO