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Difesa della genuinita' del burro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La denominazione "burro" e' riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3.

2. La denominazione "burro di qualita'" e' riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze.1

3. Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro", purche' seguita dalla indicazione della specie animale.

4. Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.

5. Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualita'" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualita'" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.

7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.

9. L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la salubrita', e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 2

1. E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:

  1. a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;

  2. b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;

  3. c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;

  4. d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;

  5. e) che e' colorato con sostanze non consentite dalla legge;

  6. f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.

2. L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Art. 3

1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.

2. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a ridotto tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

3. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a basso tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dlla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

Art. 4

1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.

Art. 5

1. Il burro non destinato al consumo diretto puo' essere preparato in pezzature di peso maggiore ad un chilogrammo e senza il confezionamento prescritto dal precedente art. 4.

2. In ciascun trasferimento il burro non destinato al consumo diretto deve essere accompagnato da un documento da cui risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonche' la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione; mancando tale documento, la merce si intende destinata al consumo diretto in violazione alle norme di cui all'articolo precedente.

Art. 7

1. E' vietata:

  1. a) la detenzione di qualsiasi grasso non derivato dal latte nei caseifici, burrifici, cremerie, latterie e comunque nei locali di lavorazione o confezione del burro e locali annessi o
    intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;

  2. b) la detenzione di apparecchi atti alla manipolazione del burro
    o di altri grassi nei locali di deposito o di vendita del burro, ubicati fuori dei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, locali di lavorazione o confezione del burro;

  3. c) la detenzione di burro nelle fabbriche di margarina o di grassi idrogenati, o in locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Art. 8

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519.4

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519.4

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519.4

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519.

6. La margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in piu' involucri, dovranno recare anche sugli involucri interni le indicazioni prescritte dall'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

Art. 9

1. Il burro comunque alterato od avariato puo' essere detenuto e trasportato a condizione che sui singoli involucri e sui recipienti che lo contengono sia stato stampigliato in caratteri indelebili e ben visibili l'indicazione "burro alterato non in vendita". La stessa indicazione deve risultare anche sui documenti di trasporto.

2. Si osserva in ogni caso la disposizione del capoverso dell'art. 5.

Art. 10

1. Chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo burro contenente grassi diversi da quelli derivati dal latte e' punito con la multa di lire 1000 per ogni chilogrammo di burro risultato sofisticato, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100.000.

2. In caso di recidiva e nei casi in cui la margarina od i grassi idrogenati addizionati al burro risultino privi del prescritto rivelatore, si applica, oltre la multa, la pena della reclusione fino ad un anno e la interdizione dall'esercizio dell'industria o del commercio da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.