Concessione di un contributo di lire 200 milioni al comune di Cortina d'Ampezzo per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali del 1956
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 200 milioni a favore del comune di Cortina d'Ampezzo in relazione alle spese per opere di competenza dello stesso, sostenute ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento dei Giochi Olimpici invernali del 1956.
Art. 2
1. La spesa di cui sopra sara' fronteggiata a carico del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO