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Aumento dell'indennita' spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'indennita' di funzione spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati in Roma ai termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53508 e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1956, nella misura seguente:

2. Mensile Annua
Al direttore del Deposito generale..... L. 1.750 L. 21.000 Al magazziniere del deposito generale.. " 1.250 " 15.000 Al controllore del Deposito generale... " 1.250 " 15.000 Al magazziniere aggiunto............... " 1.000 " 12.000 Al controllore aggiunto................ " 1.000 " 12.000

3. Alla maggiore spesa di lire 69.280 derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera' a carico delle disponibilita' dello stanziamento del capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO