Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, per la durata di anni dieci, a favore del comune di Acqui
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' assegnato al comune di Acqui un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, che fara' carico alla Azienda demaniale di Acqui e sara' prelevato dai relativi fondi di esercizio.
Art. 2
1. L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni 10, con decorrenza dal 1 gennaio 1956 ed avra' termine col 31 dicembre 1965.
Art. 3
1. L'erogazione del contributo e subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere piu' confortevole il centro di cura.
Art. 4
1. Il pagamento del contributo dovuto al Comune a norma dell'art. 1 sara' effettuato dalla Societa' concessionaria delle Terme di Acqui in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi demaniali.
2. Negli anni successivi alla prima riscossione il pagamento del contributo avra' luogo dopo che il Comune avra' rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, e al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, apposita relazione, approvata dal Prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i cennati Ministeri avranno dato il proprio benestare.
Art. 5
1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare con la Societa' concessionaria della Azienda di Acqui apposita convenzione aggiuntiva - a quella intervenuta, ai sensi della legge 29 maggio 1939, n. 775, il 5 luglio 1939 e approvata con decreto Ministeriale 10 luglio 1939 - ai fini della proroga, dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1978, del termine di durata della concessione di esercizio della Azienda medesima, previsto dall'art. 2 della citata convenzione del 5 luglio 1939, nonche' ai fini della proroga dal 1 gennaio 1959 al 1 gennaio 1969, del termine fissato dall'art. 6 di tale convenzione, relativo alla ripartizione degli utili netti di esercizio fra il Demanio dello Stato e la Societa' concessionaria, nella misura rispettiva, del 75 per cento e del 25 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO