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Sistemazione edilizia dell'Universita' degli studi di Bari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nella spesa di lire 560.000.000 occorrente per la sistemazione dell'Universita' degli studi di Bari, per il completamento dell'edificio dell'istituto di chimica generale e per la costruzione di laboratori della Facolta' d'ingegneria della Universita' medesima, lo Stato e gli altri Enti facenti parte del Consorzio universitario di Bari concorrono rispettivamente in ragione del 50 per cento della spesa stessa.

Art. 2

1. Per la corresponsione della quota a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 280.000.000 che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, esercizio finanziario 1953-56.

2. Per fronteggiare le quote degli Enti locali il Consorzio puo' provvedere anche con la stipula di mutui: l'ammortamento per capitale e interessi e' a carico degli Enti medesimi. Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli Enti locali.

Art. 3

1. All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.

Art. 4

1. Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede il Consorzio universitario di Bari secondo le norme previste dall'atto costitutivo da integrarsi, con apposita convenzione, con le altre necessarie per adeguate alle disposizioni della presente legge.

2. La convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI -
ANDREOTTI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO