Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per studi e sperimentazione nel campo dell'energia nucleare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa complessiva di lire 3300 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da erogare al Consiglio nazionale delle ricerche per il Comitato nazionale per le ricerche nucleari, per l'espletamento delle seguenti attivita':
a) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della fisica nucleare, promuovere il coordinamento delle iniziative che potranno sorgere nello stesso campo di studi e ricerche, attuare tale coordinamento nell'ambito delle leggi vigenti;
b) promuovere e incoraggiare lo sviluppo delle applicazioni industriali dell'energia nucleare;
c) mantenere rapporti e sviluppare la collaborazione con le organizzazioni internazionali e con gli enti stranieri che operano nel campo degli studi nucleari;
d) provvedere alla costruzione di un primo reattore sperimentale e degli impianti connessi, nonche' al relativo esercizio.
Art. 2
1. Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1 e fino all'entrata in vigore della legge sulla, disciplina generale della ricerca e della coltivazione dei minerali fonti di combustibili nucleari e sulla produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi, il Ministro per l'industria ed il commercio si avvarra' del Comitato nazionale per le ricerche nucleari, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1952, modificato dal decreto 24 agosto 1956.
Art. 3
1. Alla copertura della spesa di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 1956-57, si provvedera' con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO