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Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emanare, con propri decreti, le norme occorrenti per facilitare l'accentramento, la contazione e la distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione e prescritti ai sensi della legge 24 dicembre 1951, n. 1405 e dell'art. 1 della presente legge.

Art. 3

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO