Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega italiana di uguale valore stabilito con l'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha sostituito l'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e' prorogato al 31 dicembre 1957.
Art. 2
1. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emanare, con propri decreti, le norme occorrenti per facilitare l'accentramento, la contazione e la distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione e prescritti ai sensi della legge 24 dicembre 1951, n. 1405 e dell'art. 1 della presente legge.
Art. 3
1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314.
Art. 4
1. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1957.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO