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Destinazione della somma di lire egiziane 150.000 (centocinquantamila) ricavata a saldo dalla vendita al Governo egiziano degli edifici scolastici italiani in Alessandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al Cairo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa, con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle finanze, e' autorizzato ad erogare, a sostegno delle istituzioni italiane in Egitto, la somma di lire egiziane 150.000 (centocinquantamila), ricavata a saldo dalla vendita al Governo egiziano degli edifici scolastici italiani in Alessandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al Cairo.

Art. 2

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a devolvere come appresso le somme sotto indicate:

  1. 1) lire egiziane 60.000 per la costruzione o l'acquisto di un edificio in Alessandria d'Egitto destinato a "Centro di attivita' sociali e culturali" della collettivita' italiana ed a parziale utilizzazione economica a beneficio di enti ed istituzioni italiane in quella citta'.

2. Il reddito dello stabile sara' amministrato ed erogato da un Comitato composto dal Console generale d'Italia che lo presiede, dai presidenti dei principali enti italiani esistenti in Alessandria d'Egitto ed, eventualmente, da altri esponenti della collettivita' italiana, designati dallo stesso Console generale.

3. Il predetto Comitato avra' il compito di assistere le Istituzioni italiane piu' bisognose e di promuovere tutte quelle iniziative che saranno considerate utili per la collettivita' italiana. Per raggiungere le sue finalita', il predetto Comitato disporra', altresi', di un capitale iniziale di lire egiziane 10.000 conferitogli con la presente legge;

4. lire egiziane 35.000 da destinarsi alla creazione al Cairo di un "Centro di attivita' sociali e culturali";

5. lire egiziane 20.000 per l'acquisto di macchinari occorrenti all'ammodernamento della scuola tecnico-meccanica dell'Istituto "Don Bosco" in Alessandria d'Egitto. L'elargizione di questa somma avra' luogo alle condizioni e con le modalita' stabilite dal Ministero degli affari esteri;

6. lire egiziane 10.000 all'Ospedale italiano di Alessandria d'Egitto e lire egiziane 15.000 all'Ospedale italiano del Cairo, per far fronte a particolari necessita' della loro attrezzatura e sistemazione.

Art. 3

1. Alla copertura delle spese previste dalla presente legge il Ministero degli affari esteri fara' fronte, d'intesa col Ministero del tesoro, con la somma di lire egiziane 150.000 di cui al precedente art. 1 e che trovasi depositata presso il Consolato generale d'Italia in Alessandria d'Egitto.

Art. 4

1. La legge 20 giugno 1952, n. 762, relativa all'acquisto della Villa Karam ad Alessandria d'Egitto e all'ampliamento ed ammodernamento dell'Ospedale italiano del Cairo, e' abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO