Istituzione del triennio di applicazione presso la Facolta' di architettura dell'Universita' di Palermo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno accademico 1955-56 e' istituito presso l'Universita' degli studi di Palermo il triennio di applicazione della Facolta' di architettura, in aggiunta al biennio propedeutico della Facolta' medesima, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 324, a decorrere dall'anno accademico 1946-47.
Art. 2
1. Alla Facolta' stessa restano assegnati i quattro posti di professore di ruolo, di cui al decreto Presidenziale 22 gennaio 1955, n. 36, ed i tre posti di assistente ordinario, di cui al decreto Ministeriale del 23 maggio 1955, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 1a , n. 43, del 27 ottobre 1955.
Art. 3
1. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato, cui compete altresi' il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facolta'.
2. Sino a quando non faranno parte della Facolta' di architettura dell'Universita' di Palermo almeno tre professori di ruolo, il predetto Comitato sara' composto di tutti i professori di ruolo di altre Facolta' o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella Facolta' predetta.
3. Il Comitato di cui ai precedenti commi cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' di architettura risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo.
Art. 4
1. E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validita' dei corsi relativi agli insegnamenti del triennio di applicazione della predetta Facolta', finora svolti in aggiunta ai corsi del biennio propedeutico della Facolta' medesima.
Art. 5
1. La tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, s'intende integrata, per l'Universita' di Palermo, con l'aggiunta della Facolta' di architettura. La tabella D, annessa al citato testo unico, e' integrata, per l'Universita' medesima, con l'aggiunta delle seguenti parole:
"Facolta' di architettura: posti di ruolo numero quattro in virtu' del decreto Presidenziale 22 gennaio 1955, n. 36".
Art. 6
1. Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Palermo, la Regione siciliana, e gli altri Enti locali, e da approvare con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i contributi della Regione e degli altri Enti destinati al funzionamento della Facolta' di architettura.
2. La convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di un ventennio e potra' essere rinnovata per uguale periodo di tempo.
3. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza ovvero, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti cesseranno o non risulteranno piu' sufficienti, si intendera' senz'altro soppressa la Facolta' di architettura di cui agli articoli precedenti.
Art. 7
1. A decorrere dall'anno accademico 1955-56 il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Universita' di Palermo sara' aumentato della somma di lire 9.412.000.
2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvedera' a carico delle dotazioni del capitolo n. 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO