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Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 e' stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi integrativi a favore dei Comuni che, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702, siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari.

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma avra' termine con l'esercizio 1984-1985.123

Art. 2

1. Ove la misura del contributo corrisposto annualmente dallo Stato per il servizio dei locali giudiziari non possa essere diminuita senza grave pregiudizio del servizio stesso, lo Stato puo', in mancanza della cessione prevista dalla legge 25 giugno 1956, n. 702, concedere contributi ai Comuni che dimostrino di non potere reperire in altro modo le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3

1. Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sono stabilite la misura e la durata di cessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, dei quali i Comuni potranno avvalersi ai sensi e con le norme della legge 25 giugno 1956, n. 702.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI - ZOLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO