Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Thailandia effettuato in Roma il 10 maggio 1955 relativo a danni subiti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato l'Accordo fra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante scambio di Note il 10 maggio 1955 relativo a danni subiti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma (Villa Thai).
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note indicato nell'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Art. 3
1. Alla copertura della spesa di lire 17.000.000, derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'art. 1, sara' provveduto a carico del fondo di cui al capitolo 532 dello stato di precisione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO