Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'art. 31 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO