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Autorizzazione della spesa di lire 200.000.000 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 200.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e di produttivita'.

2. Tale somma sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita', previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge verra' fatto fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo globale di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO