Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal corrente esercizio e' stanziato un contributo annuo di 15.000.000 di lire per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede con la destinazione di analoga quota parte dello stanziamento di cui al capitolo n. 174 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.
Art. 3
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - e' incaricata della vigilanza sulla gestione della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO