Costituzione in Comune autonomo della frazione di Colli di Labro in provincia di Rieti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La frazione di Colli di Labro del comune di Labro, in provincia di Rieti, e' costituita in Comune autonomo.
Art. 2
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge.
2. Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Labro e Colli di Labro.
3. Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Labro da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinera' le tabelle organiche del personale del comune di Colli di Labro.
4. Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Labro.
5. Al personale in servizio presso i comuni di Labro e Colli di Labro che sara' inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO