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Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1958 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

2. Il Governo e' inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:

  1. a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

  2. b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa;

  3. c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonche' per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.

3. Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi piu' elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

Art. 2

1. Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sara' chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

3. Per il funzionamento della segreteria tecnica, la Commissione puo' avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera d'impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

Art. 3

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e fino al 31 dicembre 1958.

Art. 4

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 sara' fronteggiato a carico del capitolo n. 265 "Acquisto, costruzione e manutenzione strumenti e macchinari, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
- ZOLI - CASSIANI
MARTINO - CORTESE -
COLOMBO - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO