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Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 - istitutivo dell'E.N.A.M. - ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' sostituito dal seguente:
"L'Ente ha il fine di assistere: gli insegnanti elementari di ruolo, i direttori didattici, gli ispettori scolastici in attivita' di servizio e in pensione e i loro familiari; gli orfani minorenni dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto e le vedove non rimaritate degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in attivita' di servizio e in pensione.
E' parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sottonotato personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 4:
a) insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e loro familiari;
b) insegnanti in servizio delle scuole elementari parificate e loro familiari;
c) insegnanti e direttrici in servizio delle scuole materne mantenute dai Comuni e da enti morali e loro familiari.
Per familiari assistibili si intendono:
1) il coniuge convivente e a carico dell'iscritto. Il marito dell'iscritta ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta stessa;
2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, di eta' inferiore ai 21 anni o di eta' superiore quando siano anche permanentemente inabili al lavoro;
3) i genitori riconosciuti a carico;
4) le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro conviventi a carico dello iscritto".

Art. 2

1. Dopo l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' aggiunto il seguente art. 2-bis:
"L'Ente provvede nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nello statuto:
a) all'assistenza degli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto mediante la concessione di posti gratuiti in convitto, di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;
b) all'assistenza dei figli degli iscritti mediante la concessione di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;
c) all'ammissione degli orfani e di figli degli iscritti in colonie marine e montane;
d) all'ammissione degli iscritti e dei loro familiari in case di soggiorno di proprieta' dell'Ente o in alberghi convenzionati in localita' di cura, marine e montane;
e) all'ammissione in case di riposo di proprieta' dell'Ente degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in pensione gia' iscritti all'Ente, privi di assistenza familiare;
f) alla concessione, agli iscritti in attivita' di servizio, di prestiti a mezzo di apposita Cassa autonoma;
g) alla istituzione di altre eventuali forme di prestazioni di carattere assistenziale".

Art. 3

1. L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' sostituito dal seguente:
"L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi fini:
a) con un contributo mensile a carico degli iscritti pari all'1 per cento dell'ammontare lordo dello stipendio degli iscritti stessi e calcolato secondo il disposto dell'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
b) con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati;
c) con lasciti, donazioni ed ogni altro provento.
I contributi degli iscritti di cui alla lettera a) sono versati all'Ente direttamente dal Ministero della pubblica istruzione per quanto si riferisce al personale insegnante, secondo modalita' da stabilirsi di comune accordo tra il Ministero e l'Ente medesimi.
Per quanto riguarda invece il personale direttivo e ispettivo i contributi verranno trattenuti dagli Uffici provinciali del Tesoro e versati mensilmente da questi ultimi direttamente all'Ente".

Art. 4

1. L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' sostituito dal seguente:
"Sono iscritti d'ufficio all'Ente:
a) gli insegnanti di ruolo in attivita' di servizio;
b) i direttori e gli ispettori scolastici in attivita' di servizio.
Gli iscritti d'ufficio mantengono il diritto alle prestazioni di cui al precedente art. 2-bis anche dopo il collocamento in pensione.
Gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, gli insegnanti delle scuole elementari parificate nonche' le direttrici e le maestre titolari delle scuole materne di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 2 possono essere iscritti all'Ente su loro domanda alle condizioni determinate dallo statuto".

Art. 5

1. Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' sostituito dal seguente:
"L'Ente e' amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' cosi' composto:
a) un presidente nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto tra una terna di nominativi di iscritti di ufficio all'Ente proposti dai componenti di cui alle lettere seguenti;
b) un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;
c) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;
d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;
e) sei rappresentanti eletti dagli iscritti di ufficio all'Ente di cui alla lettera a) del precedente art. 4 e scelti tra i maestri in attivita' di servizio o a riposo;
f) un rappresentante eletto dagli iscritti d'ufficio all'Ente di cui alla lettera b) del precedente art 4 e scelto tra i direttori e gli ispettori delle scuole elementari in attivita' di servizio o a riposo".

Art. 6

1. Il penultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e' altresi' costituito presso l'Ente un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione, da quello per il tesoro e dalla Corte dei conti e scelti tra funzionari in servizio o a riposo delle rispettive Amministrazioni".

Art. 7

1. Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1316, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione dell'Ente dura in carica un quadriennio. Le elezioni previste alle lettere e) ed f) dell'art. 5 della presente legge si svolgono secondo le modalita' fissate dallo statuto dell'Ente".

Art. 8

1. Il Consiglio di amministrazione costituito il 1° marzo 1954 dura in carica fino al 1° marzo 1958.

Art. 9

1. Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici in pensione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, hanno diritto alle prestazioni a decorrere dalla data medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO