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Estensione al liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia e al liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Le disposizioni per le quali e' consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Universita' e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche "Alessandro Manzoni" di Milano, "Regina Margherita" (oggi "Deledda") di Genova e Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, sono estese alle alunne del liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia e del liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo, ai quali si applicano anche le norme dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO