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Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico della Universita' di Catania

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concesso a favore dell'Istituto vulcanologico dell'Universita' di Catania, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, un contributo annuo di lire 3.000.000.

Art. 2

1. La spesa derivante dal precedente articolo gravera' sul capitolo 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1955-1956, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e verra' compensata mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento di cui al capitolo 167 dello stesso esercizio.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO