Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale previsto dall'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato, per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1960, nell'importo di lire 75 miliardi, anche in rapporto al disposto dell'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
Art. 2
1. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1960 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 37.500.000.000.
Art. 3
1. L'onere di lire 37.500.000.000 derivante dalla presente legge e' ripartito in ragione di lire 7.500.000.000 nell'esercizio 1955-56, di lire 5.000.000.000 nell'esercizio 1956-57, di lire 10.000.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 7.500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60.
2. Alla spesa relativa si fara' fronte per l'esercizio 1955-1956 con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1956-57 a carico del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1957
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: MORO