Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche gia' addette agli Uffici sanitari provinciali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nei concorsi pubblici per i quali non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quelli che verranno indetti entro cinque anni dalla data medesima, il servizio prestato dalle ostetriche addette all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e Atti Uffici sanitari provinciali e' equiparato per meta' della sua durata a quello delle titolari di condotta.
2. Nei confronti delle predette ostetriche non si applica la disposizione concernente il limite massimo di eta', fissato per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.
Art. 2
1. Per le ostetriche che, all'epoca in cui assunsero servizio presso la Sanita' pubblica, erano gia' titolari di condotta, il servizio contemplato dal precedente articolo e' utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli impiegati degli enti locali.
2. I relativi, contributi dovuti alla Cassa predetta, da computarsi senza interessi di sorta, sono imputati a carico dei Comuni di provenienza, che si rivolgono verso le ostetriche per il solo contributo personale.
3. La spesa sopportata dai Comuni per l'applicazione di quanto e' disposto dal presente articolo, verra' rimborsata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 2 milioni, verra' provveduto a carico del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto il Guardasigilli: MORO