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Aumento dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni.

Art. 2

1. Con effetto dal 1° luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1959 sono consentite eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno del ruolo normale del Corpo delle armi navali nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale inferiore del corrispondente ruolo speciale.

2. Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO