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Modifica al comma quinto dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il quinto comma dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e' sostituito dal seguente:
"Tale concessione e' subordinata al pagamento da parte dell'utente dell'alloggio di un canone che, con decorrenza 1° luglio 1955, sara' stabilito dalle Intendenze di finanza su parere degli Uffici tecnici erariali, in misura non inferiore al decimo dello stipendio o del compenso goduto dal personale fruente dell'alloggio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - MORO - ANDREOTTI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO