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Sistemazione a spese dello Stato di parte della localita' denominata "Petrulli" in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La localita' in contrada "Petrulli" di Aspromonte (Reggio Calabria), dove il 29 agosto 1862 ebbe luogo lo scontro tra le truppe garibaldine e quelle regie e rimase ferito Giuseppe Garibaldi, viene sistemata a spese dello Stato.

Art. 2

1. Il fabbricato da costruirsi nella stessa localita' nel quadro della sistemazione di cui all'articolo precedente e' destinato ad accogliere i cimeli reperibili e relativi all'episodio.

Art. 3

1. Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57.

Art. 4

1. E' ridotta di lire 20.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 27 luglio 1956, n. 769, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57. Corrispondentemente, e' ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo n. 193 del medesimo stato di previsione.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO