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Integrazione e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, per l'esodo volontario dei dipendenti degli Enti locali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, le quali nei confronti dei dipendenti degli Enti stessi, vengono integrate e modificate da quelle contenute nella presente legge.

2. I dipendenti di detti Enti per essere ammessi a fruire dei benefici derivanti dall'esodo volontario dovranno presentare domanda di cessazione dal servizio nel termine di sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma.

3. Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, con le modalita' e i limiti previsti dall'art. 6 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche quando gli Enti locali abbiano gia' adottato deliberazioni ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e non si avvalgono ulteriormente della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo. Nei casi in cui la deliberazione sia stata gia' approvata alla data di entrata in vigore della presente legge il termine previsto dal secondo comma decorre, pero' dalla data predetta.

Art. 2

1. Nei riguardi dei dipendenti degli Enti locali, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53:

  1. 1) i periodi riscattati si considerano di effettivo servizio;

  2. 2) qualora il regolamento organico dell'Ente locale non preveda espressamente un limite massimo di eta', si considera quello di anni 65;

  3. 3) ove l'Ente locale non abbia ordinamento gerarchico con assimilazione al personale statale, per il personale di ruolo il gruppo di appartenenza si determina tenendo conto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al posto ricoperto e il grado rivestito si determina in base alle mansioni espletate e, ove occorra, in base al trattamento economico di servizio.

Art. 3

1. Qualora il regolamento organico dell'Ente locale e le disposizioni di legge non stabiliscano tassativamente i limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, si considera come limite massimo di eta' per il collocamento a riposo:

  1. 1) l'eta' di anni 65 per il personale che a tale eta' raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40;

  2. 2) l'eta' superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.

Art. 4

1. Il personale degli Enti locali che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e' ammesso a usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianita' minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.

Art. 5

1. I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato che entro due anni dalla data di rientro nel territorio predetto abbiano prodotto istanza di reimpiego presso Enti similari e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora sistemati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, possono chiedere la cessazione dal servizio per esodo volontario, prevista dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e dalla presente legge, qualunque sia l'eta', l'anzianita' di servizio e il grado rivestito dai dipendenti stessi. A tale scopo gli interessati dovranno presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge domanda al Ministero dell'interno che potra' accogliere le singole domande con propri decreti.

2. Il personale iscritto agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che cessi dal servizio in applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, ha diritto alla pensione qualora abbia almeno 15 anni di servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati.

3. Al personale che cessi dal servizio in applicazione del primo comma del presente articolo, senza conseguire il diritto a pensione, spetta l'indennita' prevista dagli articoli 5 e 10, secondo comma, della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

4. Per il personale previsto nel presente articolo, l'indennita' di cui al comma precedente e i contributi a carico degli Enti locali di cui all'art. 12 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, saranno assunti dallo Stato.

Art. 6

1. Alla spesa derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1955-56, con i fondi stanziati nel capitolo 109 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto e con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
ANDREOTTI - MEDICI -
VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO