diritto.io

Erezione in Comune autonomo della frazione di Poggiorsini con distacco dal comune di Gravina, in provincia di Bari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La frazione di Poggiorsini del comune di Gravina, in provincia di Bari, e' costituita in Comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2

1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

2. Il Prefetto di Bari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Gravina e Poggiorsini.

3. Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Bari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Gravina da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinera' le tabelle organiche del personale del comune di Poggiorsini.

4. Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Gravina.

5. Al personale in servizio presso i comuni di Gravina e di Poggiorsini che sara' inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO