Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta milioni per effetto del decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1189, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a lire 115.000.000.
2. E' altresi' concesso al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto, per la quota di complessive lire 110.000.000 relativa all'esercizio 1955-56 a carico del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento e, per la quota di lire 55.000.000 relativa all'esercizio 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello predetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO