Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti "autorizzazione a permutare e vendere materiali di artiglieria, automobilistici del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza", richiamate in vigore con legge 20 giugno 1956, n. 614, sono estese - per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge - anche ai materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il guardasigilli: MORO