Adeguamento di pensioni straordinarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le pensioni straordinarie, concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 500.000 annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1 luglio 1956.
2. Nel caso di godimento di piu' pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 500.000 annue lorde.
3. Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.
Art. 2
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO