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Concessione di contributi straordinari di cento milioni di lire a favore di mostre e fiere

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la erogazione di un contributo straordinario di cento milioni di lire a carico del bilancio dello Stato a favore delle manifestazioni fieristiche di interesse nazionale.

2. La concessione del contributo, e' disposta con decreto del Ministro per l'Industria e il commercio.

Art. 2

1. All'onere di lire cento milioni derivante dalla esecuzione della presente legge si fara' fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO