Costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione e all'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia in Roma e in Bari nonche' all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli.
2. La costruzione dei nuovi edifici giudiziari in Roma sara' eseguita nella zona demaniale di piazzale Clodio.
3. Alla spesa relativa si provvede:
a) fino a concorrenza, di 10 miliardi di lire a carico dello Stato;
b) per il rimanente mediante concorso da parte delle Amministrazioni comunali di Roma, Bari e Napoli. La misura del concorso e' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la grazia e giustizia ed i lavori pubblici.
4. Il Ministero di grazia e giustizia ha inoltre facolta' di stipulare convenzioni con le Amministrazioni provinciali e altri Enti interessati allo scopo di ottenere ulteriori contributi per il finanziamento dei lavori di cui alla presente legge.
Art. 2
1. La somma di lire 10 miliardi posta a carico dello Stato dal precedente art. 1 e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari a, partire dal 1957-58.
2. La somma globale erogata dallo Stato e' destinata per il 60 per cento al nuovo palazzo di giustizia di Roma e per il 20 per cento ciascuno a quelli di Bari e di Napoli.
3. La ripartizione, per i lavori preveduti dalla presente legge, delle somme stanziate annualmente, e' determinata all'inizio di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, anche in proporzione diversa da quella indicata nel comma precedente, ferma comunque la assegnazione globale alla fine del quinquennio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 aprile 1957
GRONCHI
- SUONI - ROMITA - MORO - ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO