diritto.io

Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di un primo stralcio di opere stradali per l'importo di lire 10 miliardi, comprese nel piano di rinascita della Sardegna da attuarsi dallo Stato, ai sensi dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, con il concorso del 30 per cento da parte della Regione.

Art. 2

1. La spesa di lire 7 miliardi sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire un miliardo nell'esercizio 1956-1957 e per lire un miliardo e 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61.

2. All'onere dello Stato dipendente dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e, per il successivo esercizio 1957-58 a carico del capitolo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione dello stesso Ministero per quest'ultimo esercizio.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, nonche' alla riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici delle quote che saranno versate dalla Regione sarda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA