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Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e' stabilita nella misura dell'uno per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA