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Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e' autorizzato a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ... fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, ... per un periodo di cinque anni rinnovabile per una sola volta.6

2. Ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano le disposizioni dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2

1. Al gestore, nominato a termini dell'art. 1 e' affidato l'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, alle quali vengono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i trasporti in concessione all'industria privata concernenti soprattutto le tariffe, gli orari, l'opportuno coordinamento con altri pubblici servizi di trasporto limitrofi od affluenti, nonche' l'obbligo del trasporto degli effetti personali.

2. Alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione dei servizi pubblici di navigazione di cui alla presente legge sara' provveduto con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57, e corrispondenti per gli esercizi successivi, per sussidi straordinari di esercizio, ecc.

Art. 3

1. L'amministrazione del gestore e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Gli atti concernenti spese di carattere straordinario o che, comunque, impegnino la gestione oltre l'esercizio finanziario, per essere validi, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per i trasporti, che vi provvede sentito il Comitato di cui al successivo art. 5.

Art. 4

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

2. Sono comunicati al Ministero dei trasporti per l'approvazione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 5:

  1. a) entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, appena adattate, le variazioni al bilancio medesimo rese necessarie nel corso della gestione;

  2. b) entra il mese di ottobre il consuntivo dell'esercizio scaduto corredato dal conto patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione dei revisori.

3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono comunicati al Parlamento e vengono allegati rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed al conto consuntivo del Ministero predetto.

4. Gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.6

Art. 5

1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - un Comitato che dara' il suo parere su quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, nonche' sulle questioni d'ordine finanziario e comunque implicanti riflessi finanziari, concernenti la gestione prevista dalla presente legge, nonche' le gestioni commissariali governative di altri servizi di trasporto in concessione.

2. Il predetto Comitato dara' il suo parere su ogni altro argomento per il quale il Ministero dei trasporti riterra' opportuno farne richiesta.

3. All'onere derivante dall'istituzione del Comitato, il Ministero dei trasporti fara' fronte con i fondi del proprio bilancio gia' inscritti ai capitoli concernenti rispettivamente le indennita' e diarie ai componenti di Consigli, Comitati e Commissioni e le spese per il funzionamento degli organi collegiali medesimi.123

Art. 6

1. Il Comitato di cui al precedente art. 5 e' cosi' composto:

  1. 1) un funzionario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente qualifica superiore a quella di ispettore generale, presidente;

  2. 2) un magistrato del Consiglio di Stato;

  3. 3) un avvocato dello Stato;

  4. 4) cinque rappresentanti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

  5. 5) un rappresentante della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;

  6. 6) due rappresentanti del Ministero del tesoro, dei quali uno della Direzione generale del tesoro ed un altro della Ragioneria generale dello Stato;

  7. 7) un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio;

  8. 8) due esperti.

2. Espleta le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possano essere riconfermati.

4. Il Ministro per i trasporti provvede con proprio decreto alla nomina del presidente e degli altri componenti il Comitato.3

Art. 7

1. Il trattamento del personale delle tre navigazioni rimane regolato dalle norme per l'equo trattamento previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonche' dai patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA