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Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte dirette

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio 1958.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - GONELLA
- MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA