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Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario regolati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, e' autorizzato un limite di impegno di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, di 220 milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62.

2. La somma occorrente per il pagamento dei concorsi prevista dal comma precedente sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1990-91.

Art. 2

1. Alla spesa di 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA