diritto.io

Modifica all'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi: "Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:

  1. 1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

  2. 2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

  3. 3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

  4. 4) numero delle frequenze assegnate;

  5. 5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

  6. 6) esistenza o meno, nelle localita' da collegare, di servizio telefonico pubblico;

  7. 7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;

  8. 8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.

2. "I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unita' telefoniche.

3. "I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.

4. "Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del concessionario, il canone e' determinato in conformita' dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - MATTARELLA -
MEDICI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA