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Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui alle qualifiche elencate nell'annessa tabella, gli stipendi indicati nella tabella medesima sostituiscono - dal 1° aprile 1957 - quelli previsti dalla tabella di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto stesso.

2. Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del citato decreto, si ha riguardo all'anzianita' maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data di entrata in vigore della legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo nell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.

3. Ai dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della presente legge, competa nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, e' attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.

4. Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuto alcuna promozione, viene attribuito, dal 1° aprile 1957, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.

5. Nei confronti del personale cui si applicano i precedenti due commi l'anzianita' per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956 o dalla data della promozione se successiva.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, e per la parte di onere concernente il personale in attivita' di servizio, con corrispondente riduzione da apportare allo stanziamento del capitolo n. 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dello stesso esercizio 1956-57. Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza si fa fronte a carico dello stesso suddetto capitolo.

2. All'onere di lire 5.200.000.000 per l'esercizio 1957-58 ai fa fronte, per la parte riguardante il personale in servizio, con riduzioni da apportare agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lo stesso esercizio 1957-58, n. 4, per lire 500.000.000, n.

3. 10, per lire 500.000.000, n. 12, per lire 200.000.000, n. 14, per lire 100.000.000, n. 15, per lire 600.000.000, n. 16, per lire 500.000.000, n. 52, per lire 100.000.000, n. 55, per lire 200.000.000, n. 58, per lire 500.000.000.

4. Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza, si fa fronte a carico del capitolo n. 109 dello stesso suddetto stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1957-58.

5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA