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Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli Istituti statali di istruzione media

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono prorogate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge sui concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, abbinati agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Martino di Castrozza, addi' 7 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA