Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del Demanio - in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la permuta dello Stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprieta' della Societa' Montecatini, e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e la Societa' "Aziende Colori Nazionali e Affini" (A.C.N.A.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, concernente la permuta dello Stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa),- frazione di Pallerone - di proprieta' della Montecatini - Societa' generale per l'industria mineraria e chimica - e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e la societa' "Aziende Colori Nazionali e Affini" - A.C.N.A. - in dipendenza del contratto 7 ottobre 1940, n. 783 di repertorio, riguardante la costruzione dello stabilimento di Rho.
Art. 2
1. Alla spesa di lire 81.000.000 occorrente al pagamento della indennita' del 5 per cento a favore della societa' Montecatini sul valore dello stabilimento di Pallerone, di cui all'art. 6 della convenzione, relativa al periodo dal 2 marzo 1954 al 30 giugno 1956 viene provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.
2. All'onere annuo di milioni 36 relativo alla stessa indennita' per il periodo dal 1° luglio 1956 fino alla data di approvazione della convenzione di cui alla presente legge verra' provveduto con i fondi gia' iscritti al detto capitolo n. 132 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Martino di Castrozza, addi' 8 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
- TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA