Concessione di un contributo annuo di L. 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato la concessione a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire dall'esercizio finanziario 1957-58 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
Art. 2
1. E' autorizzata, altresi', a favore del predetto Comitato la concessione di un contributo straordinario di lire 51.600.000, quale apporto per gli anni dal 1951 al 1956.
Art. 3
1. All'onere di lire 8.600.000 relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1957-58 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. All'altro di lire 51.600.000, derivante dall'applicazione dell'art. 2, si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Martino di Castrozza, addi' 8 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA