Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1956-57
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste; dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 3
1. Nei bilanci dell'Amministrazione, dei monopoli di Stato, della Azienda Monopolio Banane, dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Art. 4
1. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, concernente i capitoli per i quali 6 concessa la facolta' di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:
2. MINISTERO DELLE FINANZE:
Cap. n. 320 bis. - Somme da liquidare ai Comuni e alle Province, ecc.
3. MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
Cap. n. 28 bis. - Indennita' per cessazione del rapporto d'impiego, ecc,
Art. 5
1. All'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' aggiunto il capitolo n. 320 bis "Somme da liquidare ai Comuni, ecc." dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA